Attestazione SOA

Le S.O.A. – società organismo attestazione – sono società di diritto privato che svolgono attività di natura pubblicistica e attuano il sistema unico di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici.

In particolare - ai sensi dell’art. 40, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 - le SOA rilasciano il documento (attestazione SOA) che abilita le Imprese a partecipare alle gare pubbliche di lavori, attuando così il sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a € 150.000.

L’attività di attestazione è esercitata dalle SOA nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale e finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA operano sotto lo stretto controllo dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (AVCP) che verifica – tra l’altro - il permanere dei principi di indipendenza di giudizio e di moralità professionale in capo agli amministratori, ai soci e ai dipendenti delle SOA, pena la decadenza dell’autorizzazione.

Alle SOA, ai fini del rilascio dell’attestazione, è demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti richiedenti il possesso dei requisiti di ordine generale, nonché tecnico organizzativo conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione; più specificatamente le SOA verificano in capo all’Impresa richiedente il possesso dei requisiti definiti dal D.P.R. 207/2010 in tema di qualificazione.

Le Imprese sono qualificate dalle SOA per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per le prestazioni di sola costruzione e per le prestazioni di progettazione e costruzione e classificate nell’ambito delle categorie loro attribuite, secondo importi definiti (classifiche). L’attestazione di qualificazione in una categoria abilita l’Impresa a partecipare alle gare ed eseguire lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

La durata dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione rilasciata dalle SOA è di cinque anni, con verifica strutturale al terzo anno.